Normativa su sacchetti e buste di plastica

Normativa su sacchetti e buste di plastica

Articolo aggiornato al 22/06/2021

Attualmente buste e sacchetti di plastica a norma sono considerati: le buste e sacchetti di plastica riutilizzabili con maniglia esterna:
  • con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% per il trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari;
  • con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% per il trasporto in esercizi che commercializzano merci e prodotti diversi dai generi alimentare.
le borse e i sacchetti di plastica riutilizzabili con maniglia interna:
      • con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
      • con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
In alternativa vanno utilizzatti sacchetti biodegradabili o compostabili:
      • sacchetti e buste monouso usate per motivi di igiene alimentare o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura devono essere biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%; percentuale che sale al 50% dal 1° gennaio 2020 ed al 60% dal 1° gennaio 2021. Queste borse shopper devono essere
      • le borse di plastica biodegradabili e compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002. ATTENZIONE: biodegradabile non necessariamente equivale a compostabile. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l’etichetta (leggi il nostro articolo che spiega la differenza tra compostabile e biodegradabile).

Gennaio 2018 si volta pagina!

Buste, shopper e sacchi leggeri e ultraleggeri (con spessore della parete inferiore a 15 micron) con o senza manici, dovranno contenere almeno il 40% di materia prima biodegradabile e compostabile.

Ma quali sono le buste coinvolte dalla nuova legge?

Si tratta in particolare delle di buste ultraleggere utilizzate per trasporto di merci e prodotti, a fini di igiene o come imballaggio primario in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria. In pratica rifacendosi alla legge 28/2012 rimangono commercializzabili le sole buste monouso biodegradabili e compostabili certificate dalla norma UNI EN 13432 oppure le shopper riutilizzabili che contengano percentuali minime di plastica riciclata e spessori compresi tra i 60 e i 200 micron. Per la scelta di queste shopper vanno identificate bene la presenza di maniglie e le destinazioni di uso. In particolare le shopper non ad uso alimentare vanno intese come buste che vengono distribuite in attività merceologiche che non trattano vendita di generi alimentari. Dal testo della LEGGE Art. 226 -ter . (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero) . — 1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati: a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002; b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a) , b) e c) , determinato sulla base dello standard di cui al comma 4. 2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità: a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento; 3. Nell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare. 5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.

Le sanzioni per i trasgressori

Attenzione! Per chi trasgredisce le multe sono salate. Si tratta infatti di pagare da 2.500 € a 25.000 €. La multa sale fino a 100 mila euro se il valore delle buste fuori legge è superiore al 10% del fatturato dell’attività.